Skip to content
Menu

La legge italiana e la tutela dei danneggiati da vaccino

I danneggiati da vaccino sono normalmente considerati inesistenti o perlomeno inconsistenti (stiamo parlando dei vaccini “tradizionali” non di quelli sperimentali, per cui la situazione è ancora più nebulosa e iniqua). Tuttavia, quando si entra in questo campo e si iniziano a raccogliere dati, testimonianze, pareri legali, resoconti di associazioni che combattono da anni per il giusto indennizzo statale a chi è stato danneggiato, si apre un mondo nuovo davanti agli occhi che racconta una situazione che è tutt’altro che marginale.

La legge n. 210 del 25 febbraio 1992, dal titolo “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, riconosce, perlomeno teoricamente, un indennizzo a chi ha avuto un danno da vaccinazione.

Nella realtà, le pratiche burocratiche, mediche e legali per riuscire ad averlo sono stremanti e complicate. Il sistema istituzionale sanitario manifesta in questo ambito fortissime resistenze fin dall’iniziale dovere di segnalazione di reazione avversa (secondo le norme della vaccinovigilanza), che quasi mai viene effettuata. Eppure tale segnalazione può dare poi modo a chi di dovere di accertare l’effettivo nesso di causa-effetto e ai danneggiati riconosciuti come tali di essere indennizzati.

Quando sono coinvolti i bambini

Davanti a una reazione seria, grave o gravissima, specie nei bambini, i genitori solitamente sono molto impegnati a far fronte all’emergenza e a consultare i medici del caso. Normalmente è molto difficile trovare qualche operatore sanitario, medici inclusi, che sollevi il dubbio della correlazione della patologia, improvvisa o successiva, con la vaccinazione. Il medico di famiglia, l’ASL o il centro vaccinale sono abbastanza scoraggianti in tal senso, anche per chi avrebbe invece tutti i diritti di esigere l’applicazione della legge. Va tuttavia ricordato che chiunque oggi può effettuare la segnalazione direttamente compilando la scheda disponibile sul sito Internet dell’Agenzia Italiana del Farmaco (https://www.aifa.gov.it/).

La valutazione in merito al nesso causale tra la malattia insorta o il decesso del paziente e la vaccinazione spetta alla Commissione medica ospedaliera competente per territorio. L’eventuale indennizzo, in caso di riconoscimento. sarà rapportato alla gravità del danno subito.

In una risposta della ex ministra della salute Beatrice Lorenzin a una interrogazione parlamentare del 2015 si legge che «A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, a eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione siciliana che rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il ministero della Salute gestisce in via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono complessivamente circa 16.000 indennizzi» (Fonte: bit.ly/3yqvDbc , consultazione del 15 dicembre 2021.

Quell’ulteriore indennizzo e l’iter blindato

Va anche ricordata e sottolineata l’esistenza della legge n. 229 del 29 ottobre 2005, che all’articolo 1 recita che «Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito».

Sempre la ministra Lorenzin specificò nella stessa risposta all’interrogazione del 21 luglio 2015 che, nel corso degli anni, si era andato determinando un notevole incremento del contenzioso e che all’epoca vi era un arretrato di richieste di indennizzo insoluto quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire (con una parte consistente di danneggiati da emotrasfusione).

A oggi si può affermare che chi va incontro alla sfortunata disavventura di dover richiedere un indennizzo per reazione avversa a un vaccino, oltre al dolore per il danno subito su di sé o da un proprio caro, trova anche un iter burocratico blindato e con possibilità di riuscita di ottenere qualcosa davvero ridotte al lumicino.

Un “effetto dissuasivo preventivo”

Tra l’altro, con l’evidente finalità di rendere ancora più “a ostacoli” i procedimenti giudiziari e di originare, quindi, un “effetto dissuasivo preventivo”, è stato stabilito, per effetto della disposizione introdotta sempre dalla “legge Lorenzin” (n. 119 del 2017), che l’AIFA sia litisconsorte necessario nei procedimenti che riguardano le domande di indennizzo da vaccinazione e in ogni altra controversia per il riconoscimento del danno da vaccino.

Si tratta di una norma manifestamente iniqua, dato che modifica l’equilibrio processuale tra le parti. Se prima del 2017 la causa giudiziaria vedeva il danneggiato da vaccino da una parte e il ministero della Salute dall’altra, in una posizione di parità processuale, con l’entrata in vigore di tale legge, al ministero della Salute è stata affiancata l’AIFA, che svolge in sede di giudizio un vero e proprio intervento ad adiuvandum in favore del ministero della Salute, scelta che ha lasciato costernate le associazioni delle famiglie dei danneggiati da vaccino che si occupano degli iter legali per avere il giusto rimborso da parte dello Stato previsto per legge.

Le domande da porsi sono quindi le solite: a chi giova una tale normativa? E a che pro?

 

PER APPROFONDIRE

“Se le persone, in buona fede, si affidano allo Stato che spinge ad aderire alle campagne vaccinali a costo dei rischi inevitabilmente connessi, lo Stato deve assumersi la responsabilità delle conseguenze negative. Sembrerebbe ovvio, ma non è affatto così.” (Dott. P. Bellavite).

I Danneggiati da Vaccino, Tara Fraser, Macro Edizioni

Ultime uscite

Libri & relax scontato

Rilassati leggendo.
Tutti i nostri libri sono scontati del 5%

0
    0
    Il tuo carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna al negozio